Niente autorizzazione spaziale fino al 31 dicembre: l’assicurazione da 100 milioni resta obbligatoria
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Da oggi, 8 agosto 2026, è in vigore il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile» (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 182 del 7 agosto 2026). Cinque capi — pubblica amministrazione, Campi Flegrei, prevenzione sismica, riscossione locale, disposizioni finali — e, all’articolo 11, una norma sullo spazio sotto un titolo che non lo nomina. La rubrica dice «Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale»; il comma unico modifica invece l’articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 89, la legge italiana sullo spazio. Lo scarto fra rubrica e contenuto merita una riga, perché chi cerca la norma partendo da «impianti» non la trova.
Che cosa è sospeso
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 29 sospende, a certe condizioni, il regime autorizzatorio dell’articolo 4, comma 1, della legge 89/2025: «Le attività spaziali di cui all’articolo 3 sono soggette ad autorizzazione». La sospensione vale per le attività «effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026». Due condizioni cumulative: contratto stipulato dopo l’entrata in vigore della legge 89/2025, attività svolta prima dei decreti attuativi dell’articolo 13 — comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Anche il comma 3 dello stesso articolo 4, che subordina l’autorizzazione «al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo», resta senza effetto pratico per lo stesso periodo: se non serve l’autorizzazione, non serve il contributo che la accompagna.
Che cosa resta fermo
Qui la norma va letta comma per comma: sospende un obbligo e ne lascia fermi altri quattro. Lo stesso comma 2-bis fa salvi, «anche in assenza dell’autorizzazione», «le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 1 e da 3 a 7 e, conseguentemente, … gli articoli 18, 19 e 20».
L’articolo 21, comma 1, dispone che «gli operatori autorizzati stipulano contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall’attività spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro». Il rinvio è specifico: commi 1 e da 3 a 7, non il comma 2 — quello che consente, con i decreti dell’articolo 13, fasce di rischio più basse, «comunque non inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalità di ricerca o che è qualificato come start-up innovativa, a 20 milioni di euro per ciascun sinistro». Fasce che dipendono da decreti ancora inesistenti: nella finestra il riferimento resta il massimale pieno, 100 milioni.
Restano fermi, di conseguenza, gli articoli 18, 19 e 20. L’articolo 18 rende chi opera «sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi», salvo provare dolo esclusivo di un terzo estraneo non impedibile, o colpa esclusiva del danneggiato (concorso colposo, art. 1227 c.c.). L’articolo 19 dà allo Stato italiano, chiamato a rispondere da uno Stato estero in base alla Convenzione di Londra, Mosca e Washington del 29 marzo 1972 (legge 426/1976), ventiquattro mesi per la rivalsa verso l’operatore che ha causato il danno. L’articolo 20 dà a chi è danneggiato in Italia da attività di cui risponde uno Stato straniero sei mesi, dal danno o dall’emersione degli effetti, per la denuncia di sinistro.
Un dettaglio merita una domanda, non una risposta. L’articolo 18, comma 3, dice che «nei casi previsti dal comma 2, l’operatore autorizzato risponde del danno fino al limite di cui all’articolo 21, commi 1 e 2». La norma parla di operatore autorizzato — nella finestra aperta da oggi, chi agisce senza provvedimento non lo è. Se quel richiamo si applichi anche qui è domanda da porre al proprio legale prima di firmare, non da risolvere leggendo un articolo.
Come lo verifichiamo noi
Verificare se un’attività ricade nella finestra transitoria non è una lettura una tantum: è un controllo che ripetiamo ogni volta che cambia un contratto o esce un decreto. Costruiamo, sui documenti del cliente, un registro che incrocia la data di stipula di ciascun contratto spaziale con l’entrata in vigore della legge 89/2025, verifica che la garanzia assicurativa sia in essere per il massimale corretto, e traccia la valutazione con data e responsabile — pronta da esibire se la qualificazione dell’esenzione viene contestata a distanza di mesi. Lo stesso controllo segnala in automatico l’avvicinarsi del 31 dicembre e la pubblicazione dei decreti dell’articolo 13.
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I decreti dell’articolo 13, e un calcolo nostro
I decreti destinati a chiudere la finestra sono del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri di difesa, esteri, giustizia, economia, infrastrutture, imprese e protezione civile, «acquisito il parere del Consiglio di Stato», sentiti COMINT, Agenzia spaziale italiana, Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, ove nominata, l’Autorità delegata ex legge 124/2007. Definiscono, fra l’altro, «le condizioni e i requisiti per assicurare un livello elevato di sicurezza» — il perimetro tecnico che oggi manca.
Il nuovo comma 2-ter aggiunge un dato che vale un calcolo, non una previsione: quei decreti entrano in vigore «decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione». Per farli valere entro il 31 dicembre 2026, la pubblicazione dovrebbe cadere entro i primi giorni di ottobre — calcolo nostro, a ritroso sul testo, non una previsione sui tempi reali. Se la pubblicazione slitta, la finestra si chiude comunque il 31 dicembre per il «comunque non oltre» del comma 2-bis, e dal 1° gennaio 2027 l’obbligo di autorizzazione dell’articolo 4 torna applicabile — anche senza i decreti che dovrebbero definire condizioni, requisiti, contributo e fasce di rischio.
Avvertenza di metodo: un decreto-legge va convertito in legge entro sessanta giorni, e può essere modificato in conversione. Quanto scritto vale sul testo pubblicato l’8 agosto; il testo convertito andrà riletto quando arriverà.
Che cosa fare adesso
- Verificare la data di stipula del contratto: l’esenzione vale solo per attività eseguite in forza di contratti successivi all’entrata in vigore della legge 89/2025.
- Verificare che polizza o garanzia finanziaria siano in essere e capienti: l’obbligo non è sospeso, il riferimento resta il massimale pieno di 100 milioni.
- Datare per iscritto la valutazione — quali attività si ritengono esenti, perché, con data e responsabile: è la traccia utile se la qualificazione viene contestata.
- Mettere in calendario il 31 dicembre 2026 e presidiare la pubblicazione dei decreti dell’articolo 13: da lì decorrono i novanta giorni di vacatio.
- Rivedere le clausole che rinviano genericamente «alle autorizzazioni previste dalla legge»: in questa finestra quell’autorizzazione non esiste.
Chi legge solo il titolo — niente autorizzazione fino a fine anno — e firma senza la copertura che la legge continua a pretendere, ha capito la metà che conviene, non quella che costa. È lo schema che ritroviamo ogni volta che una norma sposta una procedura senza toccare l’obbligo sostanziale: lo abbiamo visto con la sandbox dell’AI Act, rinviata di un anno mentre gli obblighi restavano. Qui il rinvio riguarda l’autorizzazione, non l’assicurazione, la responsabilità verso terzi, la rivalsa dello Stato.
Il controllo che serve — la finestra copre questa attività? il contratto è della data giusta? la garanzia è capiente? — non è un parere che si chiude in una PEC: è un controllo che facciamo girare sui contratti e sui documenti del cliente, con la traccia datata di che cosa è stato ritenuto esente e perché. Lo stesso impianto tiene insieme contratti, polizze, scadenze, autorizzazioni e documenti in un modello operativo unico su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando — per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità: quando una finestra normativa si apre o si chiude, la risposta a «quali contratti sono toccati, e chi fa cosa entro quando» arriva in ore, non settimane. Sempre in due modalità insieme: on-premise, su macchine autonome senza integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato, con data center in Italia — sempre con gestione condivisa.
La prima sessione, per capire se i vostri contratti spaziali ricadono nella finestra, è senza costi. Parlatene con noi.