Note operative Normativa

Il premio della polizza catastrofale va proporzionato al rischio. Chi lo verifica?

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Muro di calcestruzzo segnato da una crepa orizzontale richiusa con stucco più chiaro, fotografia in bianco e nero
La crepa si vede perché è stata stuccata. Il rischio che l’ha aperta compare nel premio solo se qualcuno lo misura.

Un’impresa con tre stabilimenti riceve il rinnovo della polizza catastrofale. Il premio è cambiato, e la lettera non spiega su che base. Il broker parla di zone di rischio; l’impresa non ha modo di sapere in quali zone stiano davvero i suoi capannoni, né se due di essi, formalmente nella stessa classe, valgano lo stesso. La domanda che nessuno riesce a porre in modo utile è semplice: quel numero da dove viene?

Da qualche parte viene, e la norma dice da dove.

L’obbligo, e il fatto che le scadenze siano già passate

La legge di bilancio 2024 — legge 30 dicembre 2023, n. 213, comma 101 — obbliga le imprese iscritte al registro delle imprese ad assicurare i beni dell’articolo 2424 del codice civile, voce B-II numeri 1, 2 e 3: terreni e fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature. Gli eventi sono cinque: «i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni». Il comma 102 aggiunge il vero incentivo: dell’inadempimento «si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni», comprese quelle erogate in occasione di eventi calamitosi.

Le proroghe si sono esaurite. Il termine originario del 31 marzo 2025 è stato differito dal decreto-legge 39/2025 al 1° ottobre 2025 per le medie imprese e al 31 dicembre 2025 per le piccole e micro. Resta aperta una sola finestra, per la pesca e l’acquacoltura, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2026. Per tutti gli altri l’obbligo è in vigore da mesi: la domanda non è più quando mi assicuro, è quanto sto pagando e perché.

Il regolamento dice su che cosa si calcola il premio

La risposta sta nel decreto del Ministro dell’economia 30 gennaio 2025, n. 18, il regolamento attuativo, in vigore dal 14 marzo 2025. Il suo articolo 4 è intitolato Determinazione e adeguamento periodico dei premi e al comma 1 stabilisce che il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, «anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia».

Le mappe di pericolosità del territorio sono pubbliche. Quindi una parte della base di calcolo del premio è verificabile da chiunque, senza chiedere niente all’assicuratore.

Il comma 2 dice una seconda cosa che quasi nessuno sfrutta: si tiene conto «in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni». Le opere di protezione già fatte devono abbassare il premio — ma per farle valere bisogna documentarle, e la documentazione sta sparsa fra progetti, collaudi, verbali e fatture che nessuno ha mai messo in fila per un underwriter.

Che cosa abbiamo pubblicato, e che cosa no

Abbiamo messo online la parte che si può verificare da soli: lo strumento sul rischio catastrofale, gratuito e senza registrazione.

Contiene due dati, entrambi nazionali. Il primo è la zona sismica di tutti i 7.896 comuni italiani, dall’elenco del Dipartimento della Protezione Civile aggiornato a maggio 2025: è il dato amministrativo, quello che l’assicuratore cita per primo. L’abbiamo confrontato con l’elenco ufficiale ISTAT — corrispondenza al 100%, nessun comune scoperto — e controincrociato con i dati aperti della Regione Lombardia: nessuna discordanza sui comuni presenti in entrambe le fonti.

Il secondo è l’accelerazione orizzontale massima del terreno, come la chiama la fonte, sui 10.751 nodi della griglia di riferimento delle Norme Tecniche, pubblicata dal Ministero delle Infrastrutture. È il parametro che discrimina davvero: Milano e Torino stanno nella stessa zona amministrativa e hanno accelerazioni quasi identiche, ma fra due comuni della stessa zona lo scarto può superare il terzo. La zona da sola non lo mostra; un premio proporzionale al rischio dovrebbe vederlo.

Gli altri due pericoli nominati dalla legge — alluvione e frana — non ci sono, e la pagina spiega perché invece di simularli. Non esiste una fonte nazionale interrogabile per punto: l’API di ISPRA si ferma al comune, e i poligoni vanno presi dalle sette autorità di distretto, con scale, classi e date diverse. Cucirle senza portarsi dietro la provenienza produrrebbe un dato meno preciso delle fonti da cui viene.

Tre trappole che abbiamo trovato nei dati

Le unità dell’accelerazione non sono dichiarate. La descrizione dei campi della fonte parla di «accelerazione orizzontale massima del terreno (ag)» e si ferma lì. I valori a TR 475 vanno da 0,36 a 2,78: se fossero in g significherebbe 2,78 g, un valore che in Italia non esiste. Sono metri al secondo quadrato, e quel massimo corrisponde a 0,284 g — il massimo noto italiano. A TR 975 si sale a 4,03 m/s², cioè 0,411 g. Lo abbiamo stabilito dall’intervallo dei valori, non da una dichiarazione, perché una dichiarazione non c’era.

Tre comuni non hanno una zona sola. Vejano, Pescorocchiano e Roma hanno il territorio a cavallo di zone base diverse: la fonte assegna a Roma il valore 2A-3A-3B. Per loro lo strumento non mostra un numero unico, perché la fonte non lo dà e inventarlo sarebbe la prima imprecisione del dataset — sul comune più popoloso d’Italia. Altri 629 comuni, fra Basilicata, Lazio e Piemonte, hanno sottozone regionali che lo strumento riporta separatamente, senza appiattirle.

La griglia non copre la Sardegna. Nemmeno un nodo. Tutti i 377 comuni sardi sono in zona 4 — l’unica regione italiana interamente in zona 4 — e la griglia delle Norme Tecniche la lascia fuori. Perciò lo strumento si rifiuta di rispondere dove non esiste un nodo entro venti chilometri, invece di restituire in silenzio valori presi a duecento.

In tutte e due le viste il valore della fonte resta in pagina, verbatim: è quello che si esibisce se un perito contesta, e non lo tocchiamo.

Che cosa questo strumento non è

Non è consulenza assicurativa: non dice se una polizza sia adeguata, non stima un premio equo e non raccomanda un contratto. Non è una perizia: non dice nulla sullo stato di un immobile né sulla sua vulnerabilità strutturale. Non assolve l’obbligo, che si assolve solo con la polizza. E la zona sismica vale per l’intero comune: non distingue due stabilimenti a chilometri di distanza, ed è per questo che accanto sta l’accelerazione, che è per punto.

Sull’accelerazione una precisazione che le Norme Tecniche impongono e che quasi nessuno riporta: la norma non usa il nodo più vicino, prescrive di interpolare fra i quattro che circondano il sito. I valori dello strumento sono quelli dei nodi, servono a inquadrare l’ordine di grandezza e non sostituiscono il calcolo di un progettista.

I due assi, su questo tema

Adempiere. L’articolo 4, comma 3, del regolamento impone che i premi siano aggiornati periodicamente, anche per riflettere l’evoluzione della conoscenza e della modellazione del rischio. Significa che la posizione di ogni sito rispetto alle mappe pubbliche non è una verifica da fare una volta: è una sorveglianza, e va tenuta come si tiene un archivio che deve reggere un’ispezione a distanza di anni — con la fonte, la data e la versione della cartografia accanto a ogni valore.

Decidere. Le schede degli stabilimenti, i contratti di polizza, i documenti delle opere di protezione già realizzate e le mappe pubbliche diventano un modello operativo unico su cui agenti AI verificano, prima del rinnovo, che cosa l’assicuratore poteva vedere e che cosa invece non gli è mai stato consegnato — sempre con un operatore al comando. Nel perimetro del cliente: on-premise su macchine autonome, oppure cloud dedicato con data center in Italia, sempre con gestione condivisa.

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Fonti