Note operative Normativa

Quasi-macchine: istruzioni per assemblarle, non un manuale d’uso

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Ingranaggi di un riduttore industriale visti dall’interno, superfici metalliche unte, fotografia in bianco e nero
Un riduttore da solo non è ancora una macchina: è soltanto una quasi-macchina, in attesa di essere incorporata in qualcosa che ancora non esiste.

Chi acquista una linea di produzione non acquista una macchina: acquista pezzi che qualcun altro dovrà mettere insieme. Il regolamento (UE) 2023/1230 — applicabile dal 20 gennaio 2027, come abbiamo già verificato riga per riga — chiama quel pezzo quasi-macchina e la definisce all’art. 3, punto 10: «un insieme che non costituisce ancora una macchina in quanto, da solo, non è in grado di eseguire un’applicazione specifica e che è soltanto destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina». Un riduttore, un braccio, un modulo di comando: da solo non fa nulla di specifico, e aspetta di essere incorporato in qualcosa che solo l’assemblatore finale vede per intero.

Non un manuale, istruzioni per assemblarla

Il fabbricante di quella quasi-macchina non firma la stessa carta del fabbricante di una macchina finita, e non scrive lo stesso documento. L’art. 11, che disciplina i fabbricanti di quasi-macchine, lo dice al paragrafo 7: «I fabbricanti garantiscono che le quasi-macchine siano accompagnate dalle istruzioni per l’assemblaggio di cui all’allegato XI.» Non istruzioni per l’uso: l’art. 3 riserva quel termine a una definizione che parla esplicitamente di informare l’utilizzatore «in merito all’uso previsto e corretto» della macchina o del prodotto correlato — parole che, verificato sull’intero testo, non compaiono mai insieme a quasi-macchina. Le istruzioni per l’assemblaggio rispondono a una domanda diversa: come si incorpora, non come si usa.

Come per le macchine finite, anche qui il fabbricante può scegliere il digitale: «Le istruzioni per l’assemblaggio possono essere fornite dal fabbricante in formato digitale», con lo stesso schema a tre lettere dell’art. 10, § 7 — indicare come accedere alle istruzioni, consentire di stamparle e scaricarle, renderle accessibili online. Il confronto fra i due paragrafi mostra due scarti precisi. Primo, la durata online: l’art. 10, § 7, lett. c) impone di «renderle accessibili online durante il ciclo di vita previsto della macchina o del prodotto correlato e per un periodo di almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato della macchina o del prodotto correlato»; l’art. 11, § 7, lett. c) si limita a «renderle accessibili online per un periodo di almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato della quasi-macchina». Secondo, gli utilizzatori non professionali: l’art. 10, § 7 dedica loro un intero comma, con le informazioni di sicurezza comunque su carta; l’art. 11, § 7 non ha un comma equivalente. L’obbligo non si ferma al fabbricante: l’art. 14 impone che «Gli importatori garantiscono che le quasi-macchine siano accompagnate dalle istruzioni per l’assemblaggio di cui all’articolo 11, paragrafo 7», e l’art. 16 chiede al distributore di verificare che quelle istruzioni ci siano e siano «redatte in una lingua facilmente comprensibile dalla persona incaricata dell’incorporazione della quasi-macchina». Coincide invece, testo alla mano, la copia cartacea gratuita entro un mese su richiesta al momento dell’acquisto: stessa clausola in entrambi gli articoli, con «la persona incaricata dell’incorporazione della quasi-macchina» al posto del generico utilizzatore della macchina finita.

Quattordici voci, in allegato XI

L’allegato XI elenca che cosa quelle istruzioni devono contenere, se pertinente: una descrizione generale della quasi-macchina; i disegni, diagrammi e spiegazioni per l’incorporazione, la manutenzione, la riparazione e la verifica del corretto funzionamento; le avvertenze sugli usi da evitare; le istruzioni di montaggio, installazione e collegamento, coi sistemi di fissaggio; le informazioni su rumore e vibrazioni riducibili in fase di incorporazione; i requisiti essenziali dell’allegato III applicabili alla quasi-macchina; le caratteristiche degli utensili montabili; le condizioni di stabilità, trasporto, montaggio e smontaggio; le istruzioni per trasporto e stoccaggio in sicurezza, con la massa dei singoli elementi; il metodo operativo in caso di infortunio, avaria o blocco; le operazioni di regolazione e manutenzione a carico dell’utilizzatore, con le relative istruzioni di sicurezza; le specifiche dei pezzi di ricambio rilevanti per la sicurezza; l’identificazione della versione corrispondente al modello. Se la quasi-macchina è destinata a una macchina disciplinata dai capi da 2 a 6 dell’allegato III, le istruzioni devono contenere anche le informazioni da includere nelle istruzioni per l’uso della macchina finale — la cerniera fra il documento del fornitore e il manuale che l’assemblatore dovrà scrivere. Il terzo comma dell’allegato aggiunge un ultimo obbligo: le istruzioni per l’assemblaggio devono contenere la dichiarazione di incorporazione UE, oppure l’indirizzo o il codice ottico per raggiungerla.

Non una dichiarazione di conformità

Quel documento non è nemmeno una dichiarazione di conformità. L’art. 22 lo chiama dichiarazione di incorporazione UE e ne fissa la struttura nell’allegato V, parte B — un modello diverso; già l’allegato IV lo separa in due parti: la parte A, per macchine e prodotti correlati, richiede «una copia delle istruzioni per l’uso e delle informazioni che figurano nell’allegato III, punto 1.7.4»; la parte B, per le quasi-macchine, richiede alla lettera i) «una copia delle istruzioni di assemblaggio per la quasi-macchina di cui all’allegato XI». Confrontata riga per riga con la parte A dell’allegato V — la dichiarazione di conformità — mancano in quest’ultima due voci che nella parte B ci sono entrambe. La settima: «Un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata da parte delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L’impegno deve comprendere le modalità di trasmissione e lasciare impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina.» L’ottava: «Una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme al presente regolamento.» Nella parte A questi due punti non compaiono.

La documentazione tecnica della quasi-macchina — allegato IV, parte B, da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza per almeno 10 anni secondo l’art. 11, § 3 — comprende, oltre alla copia delle istruzioni di assemblaggio, la valutazione del rischio, i disegni di progettazione e i riferimenti alle norme applicate: lo stesso fascicolo che il fabbricante conserva per sé deve contenere, integrale, ciò che ha consegnato all’assemblatore.

Che cosa chiedere in un capitolato

Chi acquista una quasi-macchina per incorporarla in una linea più ampia non può pretendere dal fornitore né l’uso previsto della macchina finale, che quel fornitore non conosce perché non l’ha progettata, né i rischi residui per l’operatore che userà l’impianto completo: nessuno dei due compare nell’allegato XI. Può però pretendere, testo alla mano, ciò che il regolamento già impone: le istruzioni per l’assemblaggio dell’allegato XI voce per voce, non un estratto; la dichiarazione di incorporazione della parte B con i punti 7 e 8 compilati, non lasciati in bianco; se le istruzioni sono in formato digitale, l’indirizzo di accesso, la possibilità di stamparle e salvarle su un dispositivo locale, e l’impegno a tenerle online per almeno 10 anni dall’immissione sul mercato della quasi-macchina — non della linea che la incorpora; la copia cartacea gratuita entro un mese, se richiesta all’acquisto; una lingua comprensibile per chi cura l’incorporazione. Tutto questo serve uno scopo solo: permettere all’assemblatore — l’unico che conosce la macchina completa — di scrivere il proprio manuale secondo l’allegato III, con la propria dichiarazione di conformità e la propria marcatura CE, invece di scoprire a lavoro fatto che mancano i dati di partenza.

Capita, per abitudine presa sotto la vecchia direttiva o perché lo stesso fornitore vende anche macchine complete, che il documento consegnato sia intitolato dichiarazione di conformità invece che dichiarazione di incorporazione. La differenza non è cosmetica: la parte A non contiene né l’impegno a trasmettere informazioni alle autorità né la clausola sulla messa in servizio della parte B, e il suo punto 1 presuppone un prodotto finito, non un insieme che aspetta di diventarlo. Chi riceve quella carta al posto dell’altra riceve un modulo che, voce per voce, non risponde alle stesse domande.

Verificare che l’allegato XI e la parte B siano davvero compilati, voce per voce, prima del collaudo, è la parte di conformità del lavoro — quella che, nei nostri progetti in manifattura, affrontiamo leggendo istruzioni di assemblaggio e dichiarazioni di incorporazione senza far uscire un disegno dal perimetro aziendale. Le stesse voci — designazione, anno di costruzione, requisiti applicati, rischi residui — sono anche i dati con cui l’assemblatore costruisce la mappa dell’impianto su cui si decide, poi, quando fermare una linea o quando intervenire prima del guasto.

Volete verificare se le istruzioni di assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione che avete in archivio contengono già tutto quello che l’allegato XI e la parte B richiedono? Una prova operativa di 30 minuti con un nostro esperto basta per la prima mappa.

Fonti