Dal 10 agosto la Commissione UE ha la procedura sui modelli di IA: chi vede il vostro fascicolo
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Lunedì 10 agosto entra in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1755, relativo «alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinati procedimenti a norma del regolamento (UE) 2024/1689» — l’AI Act. Tre giorni fa abbiamo raccontato che cosa può chiedere la Commissione a un fornitore di IA per finalità generali: pesi, infrastruttura, accesso interno. Oggi la domanda cambia: non più che cosa può pretendere, ma come si svolge il procedimento — chi vede quali documenti, con quali termini, e cosa un’azienda deve avere già pronto.
C’è un’asimmetria che rende il tema attuale proprio oggi. L’articolo 15 fissa l’entrata in vigore «il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», pubblicato il 21 luglio: lunedì la procedura europea ci sarà. I due decreti legislativi italiani di adeguamento all’AI Act, approvati in esame definitivo dal Consiglio dei ministri il 4 agosto — ne abbiamo scritto qui — non risultano ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale (controllo con data e ora più sotto). Mentre la procedura di Bruxelles diventa operativa, i poteri di vigilanza e il regime sanzionatorio italiani restano, per ora, sulla carta.
Il segreto commerciale non si invoca: si prepara
L’articolo 9 tratta il caso più comune: un’azienda finisce dentro un fascicolo della Commissione — come fornitore o come terzo che ha fornito informazioni — con dati che considera segreto aziendale. Il paragrafo 3 dice che la Commissione «può imporre alle persone fisiche o giuridiche che sono all’origine dei documenti del suo fascicolo di individuare i documenti e le dichiarazioni o le relative parti che, a loro parere, contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate». Non basta dirlo: il paragrafo 4 permette di fissare un termine entro cui, «per ogni singolo documento» o parte di esso, vanno motivate le richieste, va fornita «una versione non riservata dei documenti, in cui i segreti aziendali e le altre informazioni riservate sono espunti in modo chiaro e comprensibile», e va allegata «una descrizione concisa e non riservata di ogni informazione espunta».
Tre compiti, tutti prima che qualcuno guardi il documento. La sanzione per chi arriva impreparato è scritta senza margini, al paragrafo 5: «Se le persone fisiche o giuridiche non rispettano i paragrafi 3 e 4, la Commissione può ritenere che le informazioni in questione non contengano segreti aziendali o altre informazioni riservate». Non è una multa: è peggio, toglie alla radice la protezione. E quando la Commissione ritiene un’informazione divulgabile, comunica l’intenzione di farlo «se non riceve obiezioni entro una settimana».
È lo stesso meccanismo di cui abbiamo scritto due giorni fa a proposito del Data Act: l’articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2854 chiede di individuare, concordare e motivare prima della richiesta di un utente; l’articolo 9 chiede la stessa cosa prima del fascicolo della Commissione. Due regolamenti diversi, la stessa architettura: il segreto commerciale non è una qualità del dato, è il risultato di un lavoro fatto in anticipo — e chi non lo ha fatto lo scopre quando è già tardi.
Chi vede il vostro fascicolo non lo scegliete voi
L’articolo 8 disciplina l’accesso al fascicolo per il destinatario di constatazioni preliminari — un fornitore già sotto indagine formale. Il paragrafo 1 è netto: «L’accesso al fascicolo non è concesso prima della notifica delle constatazioni preliminari».
Per i documenti non espunti, il paragrafo 3 apre una «procedura di divulgazione» più stretta di quanto sembri. L’accesso «è concesso soltanto a un numero limitato di consulenti giuridici ed economici esterni e di esperti tecnici esterni incaricati dal destinatario e indicati espressamente, i cui nominativi sono comunicati preventivamente alla Commissione». Non li sceglie l’azienda indagata da sola: li propone, ma la Commissione ne conosce l’identità in anticipo, e quelle persone diventano gli unici occhi ammessi su certi documenti, non il consiglio o l’ufficio legale interno.
La lettera c) del paragrafo 3 va letta con precisione: quei consulenti non possono, «a partire dalla data della decisione della Commissione che stabilisce la procedura di divulgazione», avere già un rapporto di lavoro con il destinatario. Non è un divieto di assunzione futura: se durante l’indagine o «nei tre anni successivi alla conclusione dell’indagine della Commissione» quel rapporto nasce, la regola impone di informare «tempestivamente la Commissione in merito alle caratteristiche di tale rapporto» e di garantire la chiusura dell’accesso ai documenti non condivisi — un obbligo di trasparenza su tre anni, non un’interdizione. Il paragrafo 10 chiude il perimetro d’uso: i documenti ottenuti «sono utilizzati solo ai fini dei pertinenti procedimenti».
L’orologio della prescrizione si azzera con poco
L’articolo 10 fissa il termine oltre cui la Commissione non può più sanzionare: cinque anni «dal giorno in cui tali comportamenti sono stati adottati da tale fornitore»; per il comportamento continuato o ripetuto, «dal giorno in cui cessa il comportamento». Ma non scorre indisturbato: «qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione ai fini di un’indagine o di un procedimento» interrompe il termine. Bastano «richieste di documentazione o altre informazioni», «richieste di accesso per effettuare valutazioni del modello», «inviti a un dialogo strutturato» o l’«apertura di un procedimento». Una richiesta di documenti vale quanto un procedimento formale: azzera l’orologio.
«Ogni interruzione del termine … fa decorrere nuovamente il termine dal principio.» Il tetto è largo: la prescrizione «scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione» — dieci anni, se le interruzioni si susseguono senza sanzione. E si allunga ancora: il termine «è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea». Per un’azienda, un fascicolo aperto oggi può restare aperto, legittimamente, per anni: ogni richiesta lo tiene vivo.
Perché riguarda anche chi i modelli li compra
Il regolamento non si applica a chiunque usi l’intelligenza artificiale: disciplina i procedimenti verso i fornitori di modelli di IA per finalità generali. Se usate un modello proprietario di terzi — non uno vostro, con pesi che tenete voi — la procedura tocca formalmente il fornitore, non voi. Ma vi tocca per due strade: il fornitore, sotto procedimento, deve consegnare documentazione tecnica che può contenere informazioni che vi riguardano; e la sorte del modello in produzione dipende da come gestisce il procedimento — se ha già mappato i propri segreti o li scopre a richiesta ricevuta.
Il testo italiano, non ancora in Gazzetta: verificato stamattina
Alle 7:00 di oggi, 7 agosto, abbiamo controllato il sito della Gazzetta Ufficiale. L’ultima Serie Generale integralmente pubblicata è la n. 181 del 6 agosto, e non contiene i due decreti di adeguamento all’AI Act approvati il 4 agosto; non li contenevano nemmeno la n. 179 del 4 agosto né la n. 180 del 5. La n. 182 del 7 agosto, al momento del controllo, risultava ancora in fase di caricamento sul sito. Significa che, mentre scriviamo, i poteri operativi e il regime sanzionatorio nazionali previsti dai due decreti non sono ancora in vigore: la vigilanza su chi fornisce o integra sistemi di IA in Italia passa, per ora, dai canali già esistenti — AI Act europeo, GDPR, codici di settore — non dall’assetto annunciato dal comunicato del 4 agosto.
Come lo mettiamo in esercizio
La mappatura che l’articolo 9 richiede — sapere, documento per documento, cosa è segreto aziendale, con motivazione già scritta e versione non riservata già pronta — non è un lavoro da improvvisare in una settimana: è un controllo che costruiamo per girare sui documenti e sui sistemi del cliente, con un registro di che cosa è classificato riservato, da chi, con quale motivazione e da quando — pronto da esibire a un’ispezione. Lo stesso impianto tiene insieme i dati sparsi dell’organizzazione — impianti, archivi, gestionali, sensori, documenti — in un modello operativo unico su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando: per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità.
Un punto va detto senza esagerarlo: se il modello in produzione è vostro, con pesi che tenete voi, un procedimento verso un fornitore terzo non vi tocca allo stesso modo — non è immunità, è una dipendenza in meno. Sempre in due modalità insieme: on-premise, su macchine autonome senza integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato, con data center in Italia — sempre con gestione condivisa: chi non ha già in casa chi amministra sistemi AI non deve procurarselo.
Sapreste dire oggi, documento per documento, che cosa nel vostro fascicolo di fornitura AI è segreto aziendale — e con quale motivazione? Mezz’ora con un nostro esperto, senza costi, per la prima mappa.