Note operative Normativa

Inventario dei sistemi di IA nella PA: la FRIA slitta al 2027, gli obblighi italiani no

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Scomparti metallici pieni di bulloni e dadi di misure diverse, ripresi dall’alto in bianco e nero
È tutto già dentro l’ente, diviso per scomparti. Manca il foglio che dice quanti sono, chi li ha messi lì e a che cosa servono.

Un comune, una ASL, un’agenzia regionale hanno quasi sempre già dentro qualche strumento di intelligenza artificiale — arrivato dentro un gestionale, attivato da un ufficio, provato da un dirigente — e quasi mai un elenco che dica quanti sono, chi li ha decisi, su quali dati girano. Dal 2 agosto scorso, per una parte di quei sistemi, quell’elenco non è più un documento interno: è una registrazione pubblica.

Il rinvio di cui avete sentito parlare

L’articolo 27 dell’AI Act è la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, la FRIA: tocca i deployer che sono organismi di diritto pubblico o privati che erogano servizi pubblici, e va fatta prima dell’uso. Il regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026 — l’Omnibus digitale sull’IA, in GUUE L 2026/1744 del 24 luglio, in vigore dal 27 — l’ha spostata: l’articolo 1, punto 40, lettera b) riscrive l’articolo 113, terzo comma, lettera c), e il capo III, sezioni 1, 2 e 3 si applica «a decorrere dal: i) 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’allegato III». L’articolo 27 sta nella sezione 3.

Quello che invece è scattato

Il rinvio riguarda solo le sezioni 1, 2 e 3 del capo III. L’articolo 49 — la registrazione — sta nella sezione 5; la banca dati dell’articolo 71 è il capo VIII. Nessuno dei due è fra le eccezioni dell’articolo 113: valgono dal 2 agosto 2026, data generale.

L’articolo 49, paragrafo 3 dispone che «Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio elencato nell’allegato III, ad eccezione dei sistemi […] elencati nel punto 2 dell’allegato III, i deployer che sono autorità pubbliche […] si registrano, selezionano il sistema e ne registrano l’uso nella banca dati dell’UE di cui all’articolo 71». L’articolo 71, paragrafo 4 aggiunge che quelle informazioni «sono accessibili e disponibili al pubblico in modo facilmente fruibile».

Che cosa va scritto lo dice l’allegato VIII, sezione C, che al punto 4 chiede «una sintesi dei risultati della valutazione d’impatto sui diritti fondamentali effettuata a norma dell’articolo 27». Il nodo è tutto lì: l’obbligo di registrare vale da agosto, la valutazione di cui serve la sintesi parte a dicembre 2027.

Un dettaglio cambia il calcolo a chi lavora nel pubblico. L’articolo 111, paragrafo 2, riscritto dall’Omnibus, salva i sistemi ad alto rischio già in uso prima dell’applicazione del capo III, finché la progettazione non cambia in modo significativo. Poi aggiunge: «In ogni caso, i fornitori e deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi […] entro il 2 agosto 2030». L’impresa privata con un sistema vecchio e mai toccato ne esce; l’ente no.

Il pavimento italiano non ha rinvii

La legge 23 settembre 2025, n. 132 non aspetta nessuna data europea. L’articolo 14, comma 1 dice che le pubbliche amministrazioni usano l’IA «assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo». Nessun periodo transitorio, nessuna soglia di rischio: vale per ogni sistema, dal 10 ottobre 2025.

Attenzione: il testo vigente non è più quello di quel giorno. Un avviso di rettifica del 17 ottobre 2025 ha corretto l’articolo 26, il decreto-legge 159/2025 (convertito dalla legge 198/2025) l’articolo 19, comma 6, e il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 ha aggiunto il comma 5-bis all’articolo 24. L’articolo 14 è rimasto identico, ed è quello che vi riguarda.

Il 15 settembre 2026 è uscito in Gazzetta il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, primo attuativo della delega: in vigore dal 30 settembre, inserisce nel codice penale l’articolo 437-bis, che al quarto comma punisce «L’utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana», se ne deriva pericolo per la vita o l’incolumità. Il secondo decreto, sui poteri delle autorità e sull’uso dell’IA nella PA, non risulta pubblicato.

Le linee guida AgID fanno già le domande giuste

Le linee guida AgID per l’adozione dell’IA nella PA sono andate in consultazione con la determinazione n. 17 del 17 febbraio 2025. Diciotto mesi dopo la scheda sul sito AgID porta ancora l’etichetta «(iter in corso)» e il PDF si apre con l’intestazione «Bozza di linee guida per l’adozione di Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione – Consultazione pubblica». Non sono vincolanti. Ma l’allegato C, «VALUTAZIONE D’IMPATTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE», versione 1.0 del 14.02.2025, è già la lista delle domande: sei schede — dalle introduttive ai diritti fondamentali, alla governance dei dati, all’accountability — e un’appendice sul livello di rischio.

Lì sta il lavoro vero: quali strutture useranno il sistema, per quali processi, che ruolo ha l’amministrazione (fornitore, deployer, utilizzatore), su quali soggetti avrà impatto, quale base giuridica legittima le decisioni prese sulla sua base. A nessuna di queste domande si risponde con una ricerca su internet: si risponde con delibere, determine, capitolati, contratti, verbali. Carta che sta dentro l’ente e non può uscirne.

Cosa fare adesso

  1. Contate, prima di classificare. Nome del sistema, ufficio che lo usa, atto che lo ha introdotto, fornitore, dati trattati — compreso ciò che è arrivato dentro un gestionale.
  2. Segnate chi ha deciso. Per ogni voce, l’atto amministrativo e la persona: è la tracciabilità dell’articolo 14, e serve identica alla FRIA.
  3. Verificate l’allegato III riga per riga: se un sistema ci rientra, la registrazione dell’articolo 49 è già dovuta.
  4. Tenete l’elenco accanto al questionario del censimento ICT: la sezione sull’IA nei processi interni chiede parte degli stessi dati, con una firma sotto.

Perché un sistema chiuso

Quei documenti dicono come l’ente decide sui cittadini. Darli a un servizio esterno per farseli riassumere significa esportare in una volta sola la mappa delle decisioni pubbliche di quel territorio. Serve un modello dentro il perimetro dell’ente, su pesi aperti che restano fermi per anni: la FRIA si aggiorna quando qualcosa cambia, e un’analisi fatta con un modello che sei mesi dopo non esiste più non è confrontabile con la precedente. Serve poter dire a un ispettore che cosa c’è dentro il sistema con cui avete classificato i vostri. E serve che costi poco al documento, perché gli archivi sono migliaia di pagine. La mappa che ne esce resta all’ente.

Adempiere e decidere

Sull’adempiere: inventario e FRIA smettono di essere un allegato compilato sotto scadenza e diventano un controllo che gira in permanenza su determine, contratti e sistemi in esercizio, con la traccia di chi ha verificato che cosa e quando, pronta per la registrazione dell’articolo 49 o per un’ispezione. Sul decidere: lo stesso impianto tiene insieme in un modello operativo unico atti, fascicoli, gestionali e contratti, e su quel modello agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando — non «l’elenco è pronto», ma «questi tre sistemi rientrano nell’allegato III e nessuno ha una valutazione d’impatto». Per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità, sempre in entrambe le modalità: on-premise su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella rete dell’ente, oppure cloud dedicato CSIDIA con data center in Italia e locali presidiati da noi. Gestione compresa.

Sapreste dire, oggi, quanti sistemi di intelligenza artificiale sono in esercizio nel vostro ente e chi li ha decisi? Mezz’ora con un nostro esperto per la prima verifica.

Quello che non sappiamo

Non abbiamo potuto verificare su fonte primaria se la banca dati dell’articolo 71 sia operativa e aperta ai deployer pubblici, né risulta un chiarimento della Commissione su come convivano una registrazione dovuta dal 2 agosto 2026 e una sintesi di FRIA il cui obbligo parte quindici mesi dopo. Per i sistemi dell’allegato III, punto 2, l’articolo 49, paragrafo 5 prevede la registrazione «a livello nazionale»: non abbiamo trovato l’atto italiano che dice chi la tiene. E le linee guida AgID su sviluppo e procurement (determinazione n. 43/2026) non risultano adottate in via definitiva.

Fonti