Note operative Normativa

D.lgs. 51/2018: che cosa deve dire il registro di un sistema di IA usato dalla polizia

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Corridoio di una sala caveau con file di piccole cassette di sicurezza in legno scuro, ciascuna con targhetta e serratura, che convergono verso un’unica porta blindata in fondo, fotografia in bianco e nero
Ogni cassetta ha il suo titolare e la sua chiave. Un registro di polizia dovrebbe avere la stessa granularità: non solo che il dato esiste, ma chi ne ha aperto quale parte — e, dice la norma, se possibile, perché.

Una piattaforma di analisi lavora da mesi sui fascicoli di un ufficio investigativo: incrocia un gestionale, un archivio di atti, il punteggio di rilevanza che un modello assegna a ogni nominativo. Poi arriva la domanda che conta: chi sa dire chi ha aperto quel fascicolo, quando, e perché? Il sistema di indagine registra un nome utente, il dominio di autenticazione un orario. Nessuno dei due, da solo, registra il motivo — ed è quello che la legge chiede di poter ricostruire.

La legge non è il GDPR. È il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il regime che si applica al posto del regolamento (UE) 2016/679 a chi tratta dati per fini di polizia e giustizia penale — già richiamato di sfuggita a proposito del rischio fiscale. Qui lo leggiamo sul testo vigente al 28 agosto 2026.

Il regime che sostituisce il GDPR

Il decreto attua la direttiva (UE) 2016/680. L’articolo 1, comma 2, ne fissa il perimetro: si applica ai trattamenti svolti dalle «autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali». Il comma 3 esclude la sicurezza nazionale. Non è un di più rispetto al GDPR: è un binario diverso.

Due definizioni dell’articolo 2 contano quanto un capitolato. Il titolare del trattamento è, per legge, «l’autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali» (lett. h): un ruolo pubblico, non del fornitore. Chi tratta dati per suo conto è responsabile del trattamento (lett. i), mai titolare. La lettera q) dice che cos’è un log: «registro degli accessi e delle operazioni».

Articolo 21: il registro, e il suo limite scritto

Il comma 1 elenca le operazioni da registrare: «raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati, eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, sono registrate in appositi file di log». Sette operazioni: un sistema che traccia gli accessi ma non le interconnessioni soddisfa solo una parte del comma.

Il comma 2 dice che cosa deve contenere ogni registrazione: «Le registrazioni delle operazioni di cui al comma 1 debbono consentire di conoscere i motivi, la data e l’ora di tali operazioni e, se possibile, di identificare la persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari.» Tre elementi non hanno condizioni — motivi, data, ora. Due sono legati a un «se possibile» che la norma non definisce altrove: chi decide che cosa è possibile è chi progetta il sistema, prima che qualcuno lo interroghi. Un’architettura che registra l’operatore fin dall’inizio non deve mai invocare quella clausola.

Il comma 3 limita l’uso di quelle registrazioni ai «soli fini della verifica della liceità del trattamento, per finalità di controllo interno, per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati personali e nell’ambito di procedimenti penali». Il comma 4 le mette a disposizione del Garante su richiesta.

E c’è una cosa che l’articolo 21 non dice più. L’articolo 72, comma 2, lettera c), della legge 2 dicembre 2025, n. 182 ha soppresso dal comma 1 le parole «da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all’articolo 5, comma 2», e la lettera a) ha abrogato il comma a cui quel rinvio puntava. Nel testo in vigore dal 18 dicembre 2025 il registro resta obbligatorio, ma per quanto tempo vada conservato il decreto non lo scrive più: è una durata che oggi deve fissare, e motivare, chi scrive il capitolato.

Articolo 4: un punteggio è una valutazione, non un fatto

L’articolo 4 impone due cose prima che un dato lasci il sistema che lo ha prodotto. La prima: il titolare «distingue i dati personali in relazione alle diverse categorie di interessati previste dalla legge e i dati fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni». Le categorie, la norma le elenca per nome: «persone sottoposte a indagine; imputati; persone sottoposte a indagine o imputate in procedimento connesso o collegato; persone condannate con sentenza definitiva; persone offese dal reato; parti civili; persone informate sui fatti; testimoni».

È qui che l’intelligenza artificiale entra nel decreto senza esservi nominata: un punteggio di rischio è per costruzione una valutazione, non un fatto, e l’articolo 4 chiede che resti etichettato come tale. La seconda: la verifica prima della trasmissione. L’autorità «verifica la qualità dei dati personali prima che questi siano trasmessi o resi disponibili e correda la loro trasmissione delle informazioni che consentono all’autorità ricevente di valutarne il grado di esattezza, completezza, aggiornamento e affidabilità» (comma 2).

Articolo 8, in breve

Il decreto ha un proprio divieto di decisione interamente automatizzata: «Sono vietate le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producono effetti negativi nei confronti dell’interessato, salvo che siano autorizzate dal diritto dell’Unione europea o da specifiche disposizioni di legge» (comma 1); in ogni caso «è garantito il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento» (comma 2). Per un sistema che assiste, non sostituisce, un investigatore, l’articolo 8 descrive come deve già funzionare.

Dove sta oggi ogni prova

La difficoltà dell’articolo 21 non è scriverlo in un capitolato: è che la prova sta spezzata fra sistemi che non si parlano.

Il sistema di indagine sa chi ha aperto un fascicolo, non necessariamente perché. Il gestionale locale conosce l’anagrafica e la categoria dell’interessato, non chi l’ha consultata altrove. Il dominio di autenticazione registra un login con orario, non lo scopo. Il gateway di accesso remoto sa da dove e quando, non a quale fascicolo. L’audit dello strumento di analisi, quando esiste, registra interrogazioni e output, spesso senza un campo motivo strutturato. Il registro cartaceo delle autorizzazioni, dove sopravvive, è a volte l’unico posto dove il motivo è scritto per esteso — e non parla con gli altri cinque.

Nessuno di questi, da solo, produce ciò che chiede il comma 2: motivo, data, ora, persona, destinatari, per ognuna delle sette operazioni. Serve un livello che li correli, o il motivo catturato al momento della query — non ricostruito dopo, incrociando log senza formato né chiave comuni.

Capitolato e collaudo

In capitolato: per ciascuna delle sette operazioni dell’articolo 21, un campo motivo obbligatorio e non discrezionale; per ogni output di un modello, un’etichetta di valutazione, mai di fatto, con i quattro metadati di qualità dell’articolo 4; la qualifica corretta delle parti: fornitore responsabile del trattamento, mai titolare; l’esportabilità delle registrazioni su richiesta del Garante (art. 21, comma 4).

In collaudo: consultazione, modifica e interconnessione di prova devono produrre voci di log distinte e complete; un output del modello deve portare con sé l’etichetta e i metadati, non solo il numero; una decisione con effetti negativi non deve chiudersi senza un intervento umano tracciato; e, per un trattamento ad alto rischio, deve esistere la valutazione d’impatto dell’articolo 23 — distinta da quella sui diritti fondamentali del regolamento IA, come il Garante ha già dovuto chiarire.

Quello che non abbiamo verificato

Abbiamo letto, sul testo vigente al 28 agosto 2026 esportato da Normattiva, gli articoli 1, 2, 4, 8, 20, 21, 23, 24, 25 e 47 del decreto, e l’articolo 72 della legge 182/2025. Non abbiamo letto gli altri articoli, né regolamenti attuativi o provvedimenti del Garante che interpretino, per un sistema di IA, il «se possibile» dell’articolo 21: se esistono, questa ricerca non li ha trovati. Non abbiamo verificato giurisprudenza, né — per il vincolo che ci diamo su ogni pezzo che tocca la sicurezza pubblica — cercato o descritto un sistema di polizia italiano specifico: qui si legge la norma, non un archivio.

I due assi, applicati

Adempiere. Le sette operazioni dell’articolo 21, la distinzione fatti/valutazioni dell’articolo 4, i quattro metadati di qualità: nel nostro impianto sono campi che il sistema popola da solo a ogni query, non un modulo compilato a memoria dopo. Il registro si esporta, datato, il giorno in cui il Garante — o un giudice — lo chiede.

Decidere. Lo stesso modello di dati è quello su cui un agente AI lavora per aiutare un investigatore a mettere insieme fascicoli e archivi sparsi — sempre con un operatore al comando, come chiede l’articolo 8. Per pubblica amministrazione e difesa, sempre in due modalità: on-premise, nel perimetro del cliente, oppure cloud dedicato, con VPN dedicata, data center in Italia e locali che presidiamo direttamente.

Dovete scrivere un capitolato che tratti dati di polizia o di giustizia penale? Mezz’ora con un nostro esperto basta per la prima lettura di quello che il decreto vi chiede di dimostrare.

Fonti