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Regolamento Macchine: la lingua del manuale, in Italia, non è ancora fissata

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Volantino di una valvola industriale arrugginita, ripreso da vicino, fotografia in bianco e nero
La valvola non si è mossa. Il tubo che parte da qui, invece, ha una data di scadenza.

Dal 20 gennaio 2027 la disciplina europea sulle macchine cambia per intero: lo abbiamo verificato riga per riga nella data corretta dalla rettifica e nel modo in cui l’intelligenza artificiale vi è entrata. L’apparato italiano che dovrebbe accompagnare quella data parte da un punto diverso. Tre fatti testuali, tutti verificati da noi su Normattiva e sul consolidato di EUR-Lex, restano da accostare senza trarne conseguenze in diritto: la tabella delle sanzioni oggi in vigore non si aggiorna dal 2012; la delega che dovrebbe riscriverla scade il 9 ottobre 2026, undici giorni prima che l’Italia debba notificare a Bruxelles le sanzioni nuove; e il testo unico sicurezza rinvia ancora, per stabilire quando una macchina modificata resta la stessa macchina, a un decreto che Normattiva segnala abrogato da sedici anni.

Il decreto che sanziona oggi è fermo al 2012

L’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 — il decreto con cui l’Italia ha recepito la direttiva macchine 2006/42/CE — è la tabella sanzionatoria oggi in vigore. La scheda dell’atto, su Normattiva, riporta: «Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/2010 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 03/08/2012)». Sedici anni di vigenza, fermi a un aggiornamento di quattordici anni fa: la versione vigente al 31 agosto 2026 non registra modifiche successive al 2012.

Gli importi, letti sul testo vigente: da 4.000 a 24.000 euro per il fabbricante che immette sul mercato una macchina non conforme ai requisiti dell’allegato I — che comprende il contenuto del manuale, punto 1.7.4; da 3.000 a 18.000 euro per la quasi-macchina che viola l’articolo 10; da 2.000 a 12.000 euro, in due fattispecie distinte, per l’omessa esibizione della documentazione tecnica e per la macchina conforme ma priva di dichiarazione di conformità; da 1.000 a 6.000 euro, in altre due fattispecie, per le marcature CE ingannevoli e per la pubblicità di macchine non conformi. Il comma 7 aggiunge un meccanismo di correzione, verbatim: «Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo» — e comunque «la sanzione applicata non può superare l’importo massimo di 150.000 euro». Il comma 9 assegna l’irrogazione: «Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico».

La delega, due date di ottobre, e una cicatrice nel testo europeo

La legge 17 marzo 2026, n. 36 — legge di delegazione europea 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026 — delega il Governo a intervenire. La sua scheda su Normattiva registra l’entrata in vigore del provvedimento il 9 aprile 2026. L’articolo 9, comma 1, non fissa il termine della delega con una data, ma con una durata: «Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale e, in particolare, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230». Sei mesi da 9 aprile 2026 portano al 9 ottobre 2026.

Il comma 2 elenca i criteri direttivi. La lettera c) è dove il legislatore italiano scrive, in un atto nazionale, la data corretta dalla rettifica: «prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027 conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE» — 20, non 14: la legge italiana non eredita l’errore del testo CELEX non rettificato del regolamento. La lettera d) chiude il cerchio con la tabella vista sopra: «aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall’attuazione del regolamento (UE) 2023/1230». E la lettera f), quella che tocca più da vicino chi scrive un manuale: il Governo deve «determinare, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 7, 15, paragrafo 2, lettera c), e 16, paragrafo 2, lettera b), nonché dell’allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento (UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle medesime disposizioni». L’allegato III, parte B, punto 1.7.1 sono le istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine. A meno di cinque mesi dall’applicazione del regolamento, la lingua in cui un manuale venduto in Italia dovrà essere scritto resta materia di delega: nessuna norma italiana la fissa oggi.

Anche il testo europeo porta una cicatrice sulle stesse date. La rettifica pubblicata in Gazzetta ufficiale UE L 169 del 4 luglio 2023 corregge quattordici date del regolamento, tredici delle quali spostate di sei giorni. Una sola fa eccezione: il punto 12, sull’articolo 54, terzo comma, lettera b), non sposta la data di sei giorni ma la corregge da «14 ottobre 2023» a «20 Ottobre 2026» — un salto di tre anni, con la maiuscola su «Ottobre» già presente nel testo della rettifica. Il consolidato 02023R1230-20260727 conferma la correzione, marcandola con ►C1…◄ in entrambi i punti che tocca: l’articolo 50, paragrafo 2, impone agli Stati di notificare le sanzioni entro il «20 ottobre 2026», minuscolo; l’articolo 54, terzo comma, lettera b), fa decorrere da quella stessa data — «20 Ottobre 2026», maiuscolo — l’applicazione dell’obbligo per gli Stati di stabilire quelle sanzioni. Una ricerca sul testo integrale del consolidato conferma che «Ottobre» con la maiuscola compare una volta sola in tutto l’atto. Fra la scadenza della delega italiana e quella della notifica a Bruxelles corrono undici giorni: il 9 e il 20 ottobre 2026.

Il rinvio che sopravvive a ogni aggiornamento

Il terzo fatto sta dal lato di chi la macchina la usa, non di chi la costruisce. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — il testo unico sulla sicurezza sul lavoro — porta in testata, su Normattiva, la nota «ultimo aggiornamento all’atto: 23/03/2026»: cinque mesi fa, l’ultimo di una lunga serie di interventi iniziata nel 2008. L’articolo 71, comma 5, non è fra le parti toccate da quell’ultimo aggiornamento. Il comma stabilisce quando una modifica a una macchina, fatta per migliorarne la sicurezza, non equivale a una nuova immissione sul mercato, e per farlo rinvia ancora a «l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459» — lo stesso rinvio che regge, dal lato del fabbricante, la soglia della modifica sostanziale nel nuovo regolamento.

Quel decreto, aperto oggi su Normattiva articolo per articolo, non contiene più il proprio testo. L’articolo 1 recita per intero: «((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 17))». La stessa dicitura, verificata da noi anche sull’articolo 4, compare su ciascuno degli undici articoli del decreto: il D.P.R. 459/1996 è abrogato dallo stesso decreto legislativo la cui tabella sanzionatoria abbiamo riportato sopra. Il rinvio del testo unico sicurezza punta oggi a un decreto che, articolo per articolo, sul portale della legge vigente, non dice altro che «abrogato».

Tre fatti, una finestra di tempo

Un decreto sanzionatorio che non si tocca dal 2012. Una delega che scade il 9 ottobre 2026 — undici giorni prima della notifica delle sanzioni a Bruxelles, e centotré giorni prima che il regolamento si applichi, il 20 gennaio 2027. Un rinvio che sedici anni di aggiornamenti al testo unico sicurezza, l’ultimo dei quali risale a cinque mesi fa, non hanno ancora toccato. Restano accostati, non commentati: che cosa comportino, in un procedimento sanzionatorio o in un contenzioso, è materia per chi fa consulenza legale, non per una nota come questa.

Chi vende macchine in Italia lavora oggi su un doppio binario: la direttiva 2006/42/CE resta la base della non conformità sanzionabile fino al 20 gennaio 2027, ma il regolamento che la sostituisce impone già, a chi progetta un manuale destinato a restare valido oltre quella data, requisiti che il decreto del 2010 non conosce e che la delega deve ancora tradurre in norma italiana. La verifica documentale che offriamo legge fascicoli tecnici e manuali requisito per requisito, sotto la disciplina vigente e sotto quella che arriverà, e segnala dove il testo non copre l’uno o l’altro regime.

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